Pubblico con piacere un articolo che mi è stato inviato da un amico, che analizza il decreto BankitaliaIMU
DECRETO LEGGE N.133/2013 - BANCA
D'ITALIA
RESPONSABILI ED ACCUSE
Cerchiamo ora di
individuare quali sono le violazioni che sono compiute con la conversione in
legge del D.L. n.133 e quali sono i responsabili di questo crimine.
La versione ufficiale del Governo è che le banche private
sono in crisi ed hanno bisogno di capitalizzarsi, per cui la soluzione è stata fornire
loro il patrimonio della Banca d'Italia per rinforzarsi, permettendogli anche
di far entrare altre banche private, vendendo le quote eccedenti il 3%, per cui se falliscono potranno attingere ad
esso e salvarsi.
Facciamo un esempio per capire che cosa hanno fatto :
- Tizio ( le banche private ),
è in crisi ed indebitato fino al collo perchè ha utilizzato il capitale dei
propri clienti in investimenti finanziari a rischio o in prestiti esagerati a
grandi clienti senza adeguate garanzie;
- Caio ( lo stato e noi cittadini )
ha un grande patrimonio che non ha mai toccato e che anzi è cresciuto nel
tempo, perchè è la sua riserva di garanzia della stabilità del sistema
monetario ed economico;
- Sempronio ( il Governo )
costringe lo stato a concedere questo patrimonio a garanzia dei debiti di Tizio.
Ma quando si utilizza un bene a garanzia di una attività
economica a rischio, come quella bancaria, cosa succede se Tizio fallisce ? E
poi, se un bene è posto a garanzia di un soggetto a rischio ( le banche private ), lo stato non ne dispone più
come prima ( ad esempio per riprendersi la sovranità
monetaria o come garanzia del proprio sistema economico ).
I Responsabili, per loro stessa ammissione, sono il Governo
della Repubblica e tutti i soggetti che hanno permesso che questo reato si
compisse, che hanno una maggioranza illegittima perchè la legge elettorale è
stata dichiarata anticostituzionale.
Per raggiungere questo obiettivo hanno commesso reati penali
( Codice Penale art. 640 Truffa ed art. 646 Appropriazione indebita ),
calpestando anche la
Costituzione ( art. 77 ), in quanto il Decreto Legge è una
legge ordinaria che non ha le caratteristiche di necessità ed urgenza, non
rispetta il vincolo di omogeneità degli argomenti trattati e contiene norme a
carattere ordinamentale.
Per chi vuole approfondire gli aspetti legali, spieghiamo
gli articoli cui abbiamo fatto riferimento.
Codice Penale - Art. 640 c.p. Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno
in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a
euro 1.549:
- se il fatto è commesso a danno dello Stato o di
un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio
militare;
- se il fatto è commesso ingenerando nella
persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento
di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona
offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso
precedente o un’altra circostanza aggravante.
Si tratta della principale figura di delitto contro il
patrimonio (le riserve auree e monetarie della Banca d'Italia) compiuto mediante la frode. La norma,
infatti, tutela la libertà del consenso intesa come autonoma determinazione
alla violazione negoziale.
In relazione alle condotte rilevanti, l’artificio consiste
nel far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti, in
tal modo agendo sulla realtà esterna, mentre il raggiro agisce sulla psiche del
soggetto, e consiste in un discorso o ragionamento da parte del truffatore che
è volto a creare un falso convincimento nella “vittima” (il falso
convincimento che i proprietari della banca d'Italia non hanno diritti sul
patrimonio della BdI, mentre in realtà si scrive che la BdI "è indipendente ...
nella gestione delle sue finanze" e si abrogano i poteri di veto del
Governo e del Ministero del Tesoro).
Il danno e il profitto debbono scaturire da un atto di
disposizione patrimoniale positivo o negativo (D.L. n.133), che
può avere ad oggetto beni mobili od immobili.
Il profitto può consistere nell’acquisizione di qualsiasi
utilità patrimoniale e no (rivalutazione quote, vendita eccedenze,
dividendi annui e proprietà del patrimonio pubblico), purchè ricorra il requisito
dell’ingiustizia, cioè l’assenza di una qualunque tutela giuridica rispetto allo
stesso.
La truffa è il tipico delitto fraudolento contro il
patrimonio, è la frode per eccellenza. La peculiarità del delitto in parola
consiste nell’inganno da parte del truffatore (il Presidente della
Repubblica ed il Governo) con il
quale una persona (il Parlamento e lo Stato)
viene indotta a compiere un atto (approvazione D.L. n.133) che può essere sia positivo che negativo, da tale comportamento si ha
una diminuzione del patrimonio della “vittima” (lo
stato), con profitto di chi agisce
o dell’agente (le banche private).
Il consenso della vittima (il Parlamento e lo Stato)
e viene carpito fraudolentemente,
pertanto questo reato si distingue sia dal furto che dall’appropriazione
indebita.
Nella truffa chi agisce (il Presidente della
Repubblica ed il Governo), agisce
mediante artifizi o raggiri, cioè riesce ad ottenere che la “vittima” (il Parlamento e lo Stato) si danneggi da solo, assuma una obbligazione, rinunzi ad un suo
diritto, cioè compia un atto di disposizione (il
D.L. n.133) che è pregiudizievole
per il suo patrimonio e vantaggioso per il truffatore.
La truffa è una delle figure criminose più complesse,
perché comporta un enorme numero di fatti (Leggi) che presentano fra di loro delle diversità.
La fantasia dei TRUFFATORI, i quali fra i delinquenti sono di regola i più
dotati di intelligenza ma direi che sono persone dedite al reato della stessa
fattispecie, delinquenti abituali, soggetti che volontariamente mettono in
difficoltà altre persone e per tali vanno punite. Questa specie di intelligenza
fa in modo che pongono in essere questo fastidioso reato che può avere delle
forme diverse e svariate.
La fattispecie oggettiva della truffa consta di diversi
elementi:
1) comportamento del reo, che il codice designa con
l’espressione “artifizi o raggiri” (D.L. n.133);
2) la causazione dell’errore, che deve dare origine ad una
disposizione patrimoniale (svendita Banca
d'Italia);
3) un danno patrimoniale che deriva dall’inganno con
ingiusto profitto per l’agente (banche private).
Artifici o raggiri.
Il delitto di truffa rientra nella categoria dei reati a
forma vincolata, non ogni attività ingannevole configura questo reato odioso,
ma solo quella che caratterizza la presenza di artifici o raggiri richiesti
espressamente dalla norma incriminatrice.
L’artificio consiste in un’alterazione della realtà
esteriore che si realizza o simulando l’esistente o dissimulando l’esistente,
significa che si riesce a trasfigurare il vero, a camuffare la realtà simulando
ciò che non esiste (ricchezza, nome, conoscenze, qualità), sia dissimulando
cioè nascondendo ciò che esiste, cioè il vero, cioè la realtà dei fatti così
come sono nella realtà (es. stato di insolvenza ecc.).
Il raggiro, invece, agisce direttamente sulla psiche della
vittima e consiste essenzialmente in una “menzogna qualificata” corredata da
ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera. Il raggiro
pertanto è un comportamento ingegnoso di parole destinate a convincere,
precisamente una menzogna che è fatta di ragionamenti idonei a farla scambiare
per verità. Qualunque sia il comportamento del truffatore, il codice richiede
una certa astuzia o un sottile accorgimento nel porre in essere l’inganno,
aggiungerei la premeditazione. Il reato di truffa può consistere in espressioni
verbali fraudolente, ma anche in una messa in scena fittizia o in un
comportamento idoneo a trarre in inganno la vittima. Pertanto il raggiro è ogni
ragionamento menzognero destinato a convincere ed idoneo a far apparire come
vera la falsità prospettata.
Codice Penale - Art. 646 c.p.
Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a sè o ad altri un
ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia,
a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Se il
fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è
aumentata. Si procede d’ufficio se ricorre la circostanza indicata nel
capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11
dell’articolo 61.
I presupposti del reato sono in primo luogo l’elemento
oggettivo, ossia il tipo di azione posta in essere a dimostrazione
dell’illegittimo trattenimento di denaro o beni altrui (approvazione D.L. n.133). In secondo luogo, sarà utile esaminare elementi che portino a
dimostrare come l’azione sia finalizzata ad ottenere un ingiusto profitto o dolo
specifico (rivalutazione
quote, vendita eccedenze, dividendi annui e proprietà del patrimonio pubblico) e come si abbia piena conoscenza dell’altruità della cosa (il patrimonio di BdI è
pubblico). Al positivo riscontro di tali elementi, si potrà
formalizzare denuncia o querela.
Costituzione - Art. 77 Decreti Legge
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
I decreti
legge devono avere requisiti di necessità e d’urgenza, altrimenti sono
incostituzionali. La norma relativa al capitale della Banca d’Italia è
evidentemente priva del requisito della necessità e urgenza, e quindi il
Decreto 133 è incostituzionale.
Costituzione - Art. 77 - Sentenza n.22 del
13 febbraio 2012
La sentenza n. 22, ritiene tout court illegittimo il
decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità.
Vincolo che la Corte
ritiene implicitamente previsto dall’art. 77 Cost. ed esplicitato dall’ art.
15, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400. Quest’ultima disposizione,
infatti, “là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per
sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di
legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione
della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il
collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e
urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di
esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del
Parlamento”.
I decreti
legge devono trattare materie omogenee altrimenti sono incostituzionali. Il
Decreto Legge 133 tratta della tassazione dell’Imu e delle regole per la
cessione di immobili pubblici : sono materie che non hanno nulla a che fare con
la proprietà della Banca d’Italia!
Costituzione - Art. 77 - Sentenza n.220 del
19 luglio 2013
La sentenza n. 220 del 2013 svolge diverse considerazioni
in diritto, con le quali illustra e motiva la ritenuta violazione dell'articolo
77 della Costituzione in quanto le norme introdotte con i decreti-legge non
possono contenere norme a carattere ordinamentale.
La competenza legislativa esclusiva dello Stato a
disciplinare "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali" degli enti locali (ai sensi dell'articolo 117 secondo comma,
lettera p) della Costituzione) non abilita un decreto-legge, ad avviso della
Corte, a porre "norme ordinamentali, che non possono essere interamente
condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito
parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo
comma dell'articolo 77, concepito dal legislatore costituente per interventi
specifici e puntuali, resi necessari dall'insorgere di «casi straordinari di
necessità e d'urgenza»".
Agire sulle componenti essenziali dell'intelaiatura
dell'ordinamento della Banca d'Italia, "per sua natura disciplinata da
leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed
istituzionali di lungo periodo", si palesa come "incompatibile, sul
piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una
trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio
dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua
interezza e complessità, da un «caso di straordinaria di necessità e
d'urgenza»".
Ed a conclusione di tale svolgimento argomentativo, la Corte rileva "come non
sia utilizzabile un atto normativo, come il decreto-legge, per introdurre nuovi
assetti ordinamentali che superimo i limiti di misure strettamente
organizzative"
I decreti
leggi non possono avere come argomento norme ordinamentali altrimenti sono
incostituzionali. La norma relativa al capitale della Banca d’Italia invece è
proprio una norma ordina mentale, e quindi non può essere oggetto di
decretazione d’urgenza.
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